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Statuto sociale

Su iniziativa di un gruppo di genoani di provata fede, la sera del 30/10/2005, viene fondato il

GENOA CLUB SAN MARINO "DEMÖA"

Il Genoa Club San Marino non ha scopo di lucro, politico, religioso. Il Genoa Club San Marino persegue in via esclusiva finalità di sviluppo culturale, di solidarietà, di promozione morale e civile attraverso l’attuazione di iniziative rivolte al settore sportivo, educativo, ricreativo, di formazione extra scolastica della persona e di comunicazione sociale.

1.Il Genoa Club San Marino ha i seguenti scopi:

a)     organizzare manifestazioni a sostegno dell’attività calcistica del Genoa CFC 1893 .

b)     favorire l’inserimento in tali attività degli associati residenti nella nostra zona.

c)     combattere e reprimere con ogni mezzo ed in ogni modo, ogni forma di violenza sia negli stadi che fuori da essi, e collegata comunque ed in ogni maniera allo sport del calcio.

2. Il Genoa Club San Marino è completamente apolitico, apartitico, anticonfessionale, e non ha fini di lucro.

3. Chiunque intenda associarsi al Genoa Club San Marino, deve:

a)    presentare domanda scritta allo stesso

b)     accettarne la quota associativa

c)     accettare il presente Statuto

Il rapporto associativo è uniforme per tutti gli associati. Per l’ammissione degli associati è competente il Consiglio Direttivo. Per l’esclusione degli Associati è necessaria una proposta del Consiglio Direttivo e l'approvazione dell'Assemblea. E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. Tutti gli associati sono tenuti ad osservare un comportamento morale e sportivo irreprensibile in ogni circostanza.

5. La quota associativa è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La quota e il contributo associativo non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

6. Sono Organi Sociali del Genoa Club San Marino:

a)    Il Consiglio Direttivo

b)     L’Assemblea dei soci Ordinaria

c)     L’Assemblea dei soci Straordinaria

Il consiglio direttivo è costituito da: Un presidente, un vicepresidente, un tesoriere, un delegato ai rapporti con L'ACG.

7. L’assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e deve comprendere l’ordine del giorno.

8. E’ compito dell’assemblea eleggere il Consiglio Direttivo.

9. L’Assemblea degli associati è sovrana.

All’assemblea ordinaria possono partecipare tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa. Ogni associato in regola ha diritto ad un voto. Il voto può essere delegato ad un associato che può essere portante da 1 (una) a 5 (cinque) deleghe. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per tutte le delibere di competenza dell’Assemblea.

Durante l’assemblea verrà redatto il verbale della stessa.

10. L’assemblea Ordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, e da almeno 1/5 (un quinto) degli associati regolarmente iscritti.

L’assemblea è valida con la partecipazione di almeno il 50% degli associati in prima convocazione, con almeno il 30% in seconda convocazione.

11. Il Consiglio Direttivo è liberamente eleggibile; è formato da 4 (quattro) membri eletti a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito nell’art.9

Il Consiglio Direttivo dopo essere stato eletto si riunisce per conferire le cariche dello stesso:

 a)     Presidente

 b)     Vice Presidente

 c)     Tesoriere

 d)     Addetto all’Associazione Club Genoani

12.Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si debba discutere del buon funzionamento del Club e di ogni altro argomento relativo allo stesso. Durante  tali riunioni deve essere redatto un verbale da mettere a disposizione di tutti gli associati.

Le convocazioni assembleari, le delibere relative, i bilanci ed i rendiconti sono comunicati agli Associati mediante affissione all’Albo presso la sede sociale e mediante lettera.

Il Consiglio Direttivo deve obbligatoriamente redigere un rendiconto economico-finanziario che deve essere approvato annualmente dall’assemblea.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve di capitale durante la vita del Club.

13. Per le cariche del Consiglio Direttivo possono essere eletti tutti gli associati in regola con la quota associativa. Risultano eletti i nominativi con più voti salvo il ballottaggio in caso di parità. I non eletti verranno iscritti in un elenco in ordine di preferenza e subentreranno agli eletti che vengano revocati, dimissionari che comunque cessassero dalla carica.

14. In caso di controversie e provvedimenti disciplinari è competente il Consiglio Direttivo.

15. Il presente Statuto può essere modificato solo in assemblea Straordinaria; le modifiche si intendono accettate se ottengono la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti nell’Assemblea stessa.

E’ obbligatorio devolvere il patrimonio del club in caso di suo scioglimento per qualunque causa , ad altro club con finalità analoghe.

 

 


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